Art. 278.
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)
1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, e' effettuata mediante copie autentiche.
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)
1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, e' effettuata mediante copie autentiche.