Articolo 278 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 273Articolo 273
Versione
1 luglio 2002
Art. 278.
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)

1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, e' effettuata mediante copie autentiche.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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