Articolo 159 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 158Articolo 158
Versione
1 luglio 2002
Art. 159.
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e' chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito, per la meta', o per la quota di compensazione, ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione e' chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza e' pagata per intero dalla stessa parte.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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