Art. 32.
(Notificazioni a richiesta delle parti)
1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari ((, con le modalita' di cui articolo 197, comma 1-bis)) i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 , come sostituito dall' articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 , e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario. ((81)) ------------------- AGGIORNAMENTO (81)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Notificazioni a richiesta delle parti)
1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari ((, con le modalita' di cui articolo 197, comma 1-bis)) i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 , come sostituito dall' articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 , e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario. ((81)) ------------------- AGGIORNAMENTO (81)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".