Articolo 229 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 227 terArticolo 227 bis
Versione
1 luglio 2002
Art. 229.
(Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)

1. Per l'importo previsto dall' articolo 12 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.
Nota all'art. 229:
- Si riporta il testo dell' art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 :
"Art. 12-bis. (Importo minimo iscrivibile a ruolo). - 1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall' art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 .".
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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