Articolo 227 ter del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 227 bisArticolo 227 quater
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22 agosto 2008
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4 luglio 2009
Art. 227-ter.
(( (Riscossione mediante ruolo).

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell' articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 . Si applica l' articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
Entrata in vigore il 4 luglio 2009
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