Articolo 155 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
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1 luglio 2002
Art. 155.
(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)

1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l'indennita' di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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