Articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 luglio 2002
Art. 26.
(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)

1. L'indennita' di trasferta e' per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennita' e' corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
3. L'indennita' di trasferta e' corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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