Articolo 220 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 219Articolo 221
Versione
1 luglio 2002
Art. 220.
(Annullamento per insussistenza)

1. In tutti i casi in cui il credito e' estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell' articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
2. Se il credito e' gia' iscritto a ruolo e' discaricato automaticamente.
Nota all'art. 220:
- Si riporta il testo dell' art. 267, primo comma, del regio decreto n. 827/1924 :
"Per la eliminazione totale o parziale, dai registri ove sono inscritti, di quei crediti che, essendo in carico di contabili dello Stato, vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la gia' seguita legale estinzione, o perche' indebitamente o erroneamente liquidati, provvedono le singole amministrazioni con atti da unirsi ai conti giudiziali dei contabili.".
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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