Articolo 158 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 159Articolo 161
Versione
1 luglio 2002
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Versione
17 luglio 2011
Art. 158.
(Spese nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)

1. Nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:
((a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario)) ; ((27))
b) l'imposta di bollo nel processo contabile (( . . . )) ; ((27)) c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , nel processo civile e amministrativo;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell' articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ;
e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
2. Sono anticipate dall'erario le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.
3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 17 luglio 2011
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