Articolo 168 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 167Articolo 169
Versione
1 luglio 2002
Art. 168.
(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia)

1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia e' effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
2. Il decreto e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed e' titolo provvisoriamente esecutivo.
3. Nel processo penale il decreto e' titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed e' comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto e' comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonche' nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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