Articolo 111 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 106 bisArticolo 112
Versione
1 luglio 2002
Art. 111.
(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)

1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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