(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)
1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2.
"...per un condannato non revocato tutte le spese rimangono a carico dell'erario, anche quelle che - se non fosse stato ammesso al patrocinio - sarebbero state recuperabili nei suoi confronti..."[cfr= relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, commento all'articolo 107] Con nota del 6 febbraio 2018[1] gli Uffici di Via Arenula, del Ministero della Giustizia, hanno, a seguito di segnalazione dell'Ispettorato Generale[2], affrontato, tra l'altro, il problema delle spese forfetizzate nel processo penale a carico di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato alla luce delle modifiche già operate il 18 giugno …
Leggi di più…Quando entrambe le parti hanno il gratuito patrocinio La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 33136/2025, ha chiarito un principio importante in tema di spese processuali nei casi di doppio gratuito patrocinio. Quando sia l'imputato sia la parte civile sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il condannato non deve versare le spese direttamente alla parte civile, ma allo Stato, che ha già sostenuto quei costi. In caso contrario, spiega la Corte, si produrrebbe un'ingiustificata duplicazione di benefici a favore della parte civile vittoriosa, che riceverebbe due volte la stessa somma: una come assistenza statale e una come rifusione diretta dall'imputato. Il caso …
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