Articolo 133 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 132Articolo 131
Versione
1 luglio 2002
Art. 133.
(Pagamento in favore dello Stato)

1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente