Articolo 117 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 116Articolo 118
Versione
1 luglio 2002
Art. 117.
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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