Articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 47Articolo 49
Versione
1 luglio 2002
Art. 48.
(Testimoni dipendenti pubblici)

1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennita' di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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