Articolo 123 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 122Articolo 124
Versione
1 luglio 2002
Art. 123.
(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita)

1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilita', della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, puo' essere concesso un termine non superiore a due mesi.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente