Articolo 122 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 121Articolo 123
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1 luglio 2002
Art. 122.
(Contenuto integrativo dell'istanza)

1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilita', le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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