Articolo 200 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 206Articolo 205
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1 luglio 2002
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1 novembre 2022
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10 novembre 2022
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30 giugno 2023
Art. 200.
(Applicabilita' della procedura nel processo penale)

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, ((...)) le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonche' le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Entrata in vigore il 30 giugno 2023
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