Art. 200.
(Applicabilita' della procedura nel processo penale)
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, ((...)) le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonche' le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
(Applicabilita' della procedura nel processo penale)
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, ((...)) le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonche' le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.