Articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 32Articolo 34
Versione
1 luglio 2002
Art. 33.
(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.
2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.
3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.
4. Se agli ufficiali giudiziari competono piu' indennita' di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, e' anticipata dall'erario solo l'indennita' di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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