Articolo 165 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 164Articolo 166
Versione
1 luglio 2002
Art. 165.
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico e' sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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