Articolo 42 - Convenzione della Legge 15 febbraio 1989, n. 91
Articolo 41Articolo 43
Versione
16 febbraio 1989
Articolo 42
Validita' e mantenimento in vigore dei trattati
La validita' di un trattato o del consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolati da detto trattato non puo' essere contestata che in applicazione della presente Convenzione. L'estinzione di un trattato, la sua denuncia o il ritiro diurna parte possono avvenire solo in applicazione delle disposizioni del Trattato o della presente Convenzione. La medesima norma e' valida per la sospensione dell'applicazione di un trattato.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1989