(Licenze, attestati, abilitazioni: esperienza ed addestramento)
1. I programmi d'addestramento, ivi compresi quelli relativi ai corsi, e l'attivita' minima di volo o di lancio per conseguire, mantenere in corso di validita', rinnovare e reintegrare licenze, attestati e abilitazioni, sono stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti.
2. L'attivita' minima di volo prevista non puo' essere, in ogni caso, inferiore a quella stabilita dalle norme internazionali e l'addestramento deve essere conforme ai criteri stabiliti nei manuali d'istruzione pubblicati dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI).
3. Negli stessi programmi puo' essere prevista la riduzione dell'attivita' di addestramento per particolari tipi di corsi, definiti come "corsi approvati", che per le loro caratteristiche di impostazione, sistematicita' e continuita' consentano di raggiungere gli obiettivi prefissati dai programmi ministeriali con maggiore proficuita'.
4. Una riduzione dell'attivita' di volo o di addestramento puo', inoltre, essere prevista per coloro che abbiano:
a) conseguito una licenza per una diversa categoria di aeromobili;
b) conseguito una abilitazione attinente a quelle che essi intendono conseguire;
c) svolto parte del programma su allenatore di volo.
5. Possono essere riconosciuti, ai fini previsti dal presente Regolamento, corsi d'addestramento effettuati in Italia o all'estero, in quanto conformi ai programmi ministeriali.
6. Possono altresi' essere riconosciuti corsi di ripresa e d'addestramento avanzato (seminari), dedicati all'aggiornamento, all'approfondimento ed allo studio di tecniche operative, di pilotaggio e di paracadutismo.