Articolo 81 del Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche
Articolo 80Articolo 82
Versione
5 febbraio 1989
Art. 81
(Revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni)
La revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni aeronautiche e' disposta, dal dirigente del Ministero dei Trasporti competente per il rilascio, quando il titolare:
a) non sia piu' permanentemente in possesso dei requisiti psicofisici prescritti;
b) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 15, comma 3;
c) sottoposto a controllo straordinario di idoneita', ai sensi dell'articolo 13, risulti permanentemente non idoneo allo svolgimento delle mansioni autorizzate.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1989
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