(Rilascio delle licenze e abilitazioni civili al personale
militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato)
1. Al personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, con titoli aeronautici in corso di validita', che sia in possesso dei requisiti minimi prescritti ed il cui addestramento sia ritenuto dal Ministero dei Trasporti equivalente a quello prescritto, possono essere rilasciate le corrispondenti licenze e abilitazioni civili.
2. Per il rilascio si osservano le seguenti disposizioni:
a) al pilota militare, di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato viene rilasciata la licenza di pilota commerciale di velivolo o di elicottero o altra licenza inferiore per la quale sussista una equivalenza, con le relative abilitazioni al pilotaggio di aeromobili, a condizione che il medesimo superi un esame integrativo di diritto aeronautico, circolazione aerea e radiotelefonia. Il Ministero dei Trasporti e autorizzato ad esonerare i predetti piloti dall'esame integrativo di diritto aeronautico e circolazione aerea, quando risulti che l'istruzione impartita in tali materie sia conforme a quella prescritta nei programmi ministeriali per il rilascio delle corrispondenti licenze civili;
b) al navigatore militare viene rilasciata la licenza di navigatore senza sostenere alcun esame integrativo;
c) ai titolari di "brevetto di paracadutista", di "brevetto di paracadutista con l'abilitazione ad effettuare aviolanci ad "apertura comandata" o di "brevetto di paracadutista con l'abilitazione alle funzioni di aiuto istruttore per lanci ad "apertura comandata", o "direttore di lancio ad apertura comandata", viene rilasciata la licenza di paracadutista senza sostenere alcun esame.
d) al titolare di "brevetto di paracadutista con la qualifica di istruttore di paracadutismo per lanci ad apertura comandata" o della "licenza di paracadutista di prima classe", viene rilasciata l'abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore di paracadutismo.
3. L'addestramento e l'attivita' di volo effettuati nei reparti o nuclei di appartenenza sono validi ai fini dell'ammissione agli accertamenti di idoneita' per conseguire licenze, attestati e abilitazioni quando siano riconosciuti equivalenti dal Ministero dei Trasporti a quelli prescritti per i corrispondenti titoli civili.
4. Ai fini del rilascio della licenza civile di paracadutista e dell'abilitazione a svolgere funzioni di istruttore di paracadutismo, vengono riconosciuti validi il brevetto o l'attestato conseguito dal personale civile sotto il controllo dell'autorita' militare e rilasciati dall'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) per specifici interessi militari.