Articolo 9 del Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche
Articolo 8Articolo 10
Versione
5 febbraio 1989
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Versione
24 maggio 1992
Art. 9
(Limite massimo di eta')
1. Le attivita' professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
2. Il limite di cui al comma 1 e ridotto al compimento del sessantesimo anno di eta' per:
((a) piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attivita' venga svolta con un solo pilota a bordo. I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino al sessantacinquesimo anno di eta' con gli aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di piu' di un pilota purche' almeno uno dei piloti abbia un'eta' inferiore ai sessanta anni;
b) piloti istruttori, limitatamente all'attivita' di istruzione di volo acrobatico;))
c) piloti collaudatori di produzione e sperimentatori;
d) istruttori di paracadutismo.
Entrata in vigore il 24 maggio 1992
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