Articolo 59 del Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche
Articolo 58Articolo 60
Versione
5 febbraio 1989
Art. 59
(Licenza di paracadutista)
1. La licenza di paracadutista, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare:
a) ad effettuare attivita' di lancio da aeromobili;
b) a partecipare a manifestazioni sportive, anche a carattere pubblico, praticando tecniche di lancio nelle quali abbia acquisito la specifica abilita', quale risulta definita dai programmi ministeriali.
2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di paracadutista, occorre:
a) aver effettuato i lanci prescritti dai programmi ministeriali;
b) aver superato, presso una scuola di paracadutismo, uno specifico corso di addestramento in conformita' ai programmi ministeriali.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1989
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