2. Al comma 1-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti di imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'articolo 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.
La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363 , per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione, e' effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in dieci rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati, avviene mediante pagamento rateizzato in dodici rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di settembre 1986".
2-bis. Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all' articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, ed all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211 , non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 13 maggio 1999, n. 133 (con l'art. 28 )ha stabilito che "le disposizioni del comma 2-bis del presente articolo, devono intendersi nel senso che le somme dovute a titolo di imposte e contributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamita' pubbliche non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Si applica l' articolo 11 della L. 18 febbraio 1999, n. 28 ".