Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 dicembre 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 giugno 2012 |
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- 1. Circolare del 04/08/2006 n. 28 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 4 agosto 2006
INDICE 1 Somministrazione di alimenti e bevande nei locali da ballo - aliquota iva (Art. 35, comma 1) 2 ACCERTAMENTO VALORE NELLE CESSIONI DI IMMOBILI (Art. 35, commi 2, 3, 4 e 23-bis) 3 DISCIPLINA IVA NEL SUBAPPALTO (art. 35, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter) 4 nuove fattispecie penali: OMESSO VERSAMENTO IVA DOVUTA in base alla DICHIARAZIONE ED INDEBITA COMPENSAZIONE (art. 35, comma 7) 5 REVISIONE DEL REGIME FISCALE DI CESSIONE DEI FABBRICATI - rinvio (Art. 35, commi da 8 a 10-sexies) 6 TRATTAMENTO FISCALE DELL\'ACQUISTO DI VEICOLI A MOTORE E DELLE RELATIVE SPESE (art. 35, comma 11) 7 OBBLIGHI CONTABILI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (Art. 35, comma 12 e 12-bis) 8 SOCIETA\' ED …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. 1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n.
431 , e successive modificazioni ed integrazioni, gia' prorogate con l' articolo 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 945 , in materia di semplificazione e accertamento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18 , e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 , convertito, con modificazioni, nella legge 1 marzo 1985, n. 42 , sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.
2. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell' articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , di cui all' articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n.
124 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , e successive modificazioni ed integrazioni, gia' prorogata con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18 , e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 marzo 1985, n. 42 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1986.
3. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 , gia' prorogate con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18 , e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 marzo 1985, n. 42 , sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.
4. L'attivita' e il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all' articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , gia' prorogati dalla legge 13 agosto 1984, n. 462 , sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1987.
Per far fronte agli oneri di carattere generale connessi al funzionamento del predetto Ispettorato, la spesa autorizzata con l' articolo 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18 , e' elevata a lire 900 milioni cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1986 e 1987. Le funzioni di capo dell'ispettorato generale possono essere affidate al provveditore alle opere pubbliche della Sicilia.
5. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall' articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , gia' prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237, 27 dicembre 1977, n. 989, e 10 marzo 1983, n. 74 , nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986. - Articolo 2Art. 2. 1. Il termine di cui all'ultimo comma dell' articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , relativo ai compiti ed ai poteri del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale della Campania, da ultimo prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422 , e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 1986.
2. Gli articoli 5-bis e 5-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456 , sono abrogati.
3. Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422 , concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e' prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in 18 miliardi di lire, e' posto a carico del fondo per la protezione civile.
4. I nuclei familiari beneficiari dell'assistenza di cui al precedente comma e ancora alloggiati in alberghi e nelle case requisite nonche' quelli occupanti gli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della citta' di Napoli, hanno titolo, con priorita' assoluta all'assegnazione di alloggi costruiti con i fondi di cui all' articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni, o acquistati con i fondi di cui al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211 , e sono esonerati dal pagamento di contributi nelle spese alberghiere.
L'ordinanza del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 431 del 16 novembre 1981 e' abrogata con effetto dalla sua emanazione.
5. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313 , convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 422 , concernente la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata e' prorogato al 30 giugno 1986. Tale disposizione non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore e del subconduttore, nonche' per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392 e dell'art. 3, primo comma, numeri 2) , 3) , 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 .
6. Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422 , concernente il trattenimento in servizio dei colonnelli richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186 , e' prorogato al 31 dicembre 1986. Al relativo onere, valutato in 500 milioni di lire, si provvede con le disponibilita' del fondo per la protezione civile.
7. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211 , concernente interventi in favore della comunita' scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile e' prorogato al 30 giugno 1986.
Il relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni, e' posto a carico del fondo per la protezione civile.
8. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363 , concernente il personale convenzionato per le esigenze del terremoto del novembre 1980, e' prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in lire 1.000 milioni, e' posto a carico del fondo per la protezione civile. - Articolo 3Art. 3. 1. Al comma 1-bis dell' articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 144 , convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1985, n. 211 , sono soppresse le seguenti parole: "nei confronti dei soggetti che hanno subito ritenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto".
2. Al comma 1-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 144 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti di imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'articolo 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.
La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363 , per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione, e' effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in dieci rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati, avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di giugno 1986".