Articolo 3 del Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787
Articolo 2Articolo 4
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31 dicembre 1985
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2 marzo 1986
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1 marzo 1988
Art. 3.
In attesa che siano determinati i nuovi criteri per l'emanazione della tariffa dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all' articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155 , e' differito al 1 gennaio 1987. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 , ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45 , e' differito al 1 luglio 1988".
Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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