Articolo 1 del Decreto-legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446
Articolo 2
Versione
2 novembre 1918
Art. 1.


Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggetto a pubblico transito, possono costituirsi, in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse.

I Consorzi permanenti costituiti anteriormente presente decreto a termini dell' art. 54 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 sulle opere pubbliche per la conservazione delle strade, possono anche deliberarne la sistemazione o la ricostruzione colle norme fissate poi nuovi Consorzi negli articoli seguenti.

Entrata in vigore il 2 novembre 1918
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