Art. 1.
Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggetto a pubblico transito, possono costituirsi, in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse.
I Consorzi permanenti costituiti anteriormente presente decreto a termini dell' art. 54 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 sulle opere pubbliche per la conservazione delle strade, possono anche deliberarne la sistemazione o la ricostruzione colle norme fissate poi nuovi Consorzi negli articoli seguenti.
Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggetto a pubblico transito, possono costituirsi, in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse.
I Consorzi permanenti costituiti anteriormente presente decreto a termini dell' art. 54 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 sulle opere pubbliche per la conservazione delle strade, possono anche deliberarne la sistemazione o la ricostruzione colle norme fissate poi nuovi Consorzi negli articoli seguenti.