Art. 17.
Contro i provvedimenti dei Consigli, comunali non soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e contro quelli dei Consorzi di strade vicinali d'uso pubblico, contro i provvedimenti presi dal sindaco a norma degli articoli 14 e 15 e contro l'ordine del prefetto che rende esecutoria la nota delle spese disposte d'ufficio, e' aperto il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale fermo restando, contro le decisioni di questa, il rimedio innanzi alla sezione V del Consiglio di Stato.
Anche alla sezione V e' aperto il ricorso contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, riguardanti le strade vicinali soggette ad uso pubblico, e contro i provvedimenti presi dal Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 10, capoverso.
Contro i provvedimenti dei Consigli, comunali non soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e contro quelli dei Consorzi di strade vicinali d'uso pubblico, contro i provvedimenti presi dal sindaco a norma degli articoli 14 e 15 e contro l'ordine del prefetto che rende esecutoria la nota delle spese disposte d'ufficio, e' aperto il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale fermo restando, contro le decisioni di questa, il rimedio innanzi alla sezione V del Consiglio di Stato.
Anche alla sezione V e' aperto il ricorso contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, riguardanti le strade vicinali soggette ad uso pubblico, e contro i provvedimenti presi dal Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 10, capoverso.