Articolo 17 del Decreto-legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446
Articolo 16Articolo 18
Versione
2 novembre 1918
Art. 17.


Contro i provvedimenti dei Consigli, comunali non soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e contro quelli dei Consorzi di strade vicinali d'uso pubblico, contro i provvedimenti presi dal sindaco a norma degli articoli 14 e 15 e contro l'ordine del prefetto che rende esecutoria la nota delle spese disposte d'ufficio, e' aperto il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale fermo restando, contro le decisioni di questa, il rimedio innanzi alla sezione V del Consiglio di Stato.

Anche alla sezione V e' aperto il ricorso contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, riguardanti le strade vicinali soggette ad uso pubblico, e contro i provvedimenti presi dal Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 10, capoverso.

Entrata in vigore il 2 novembre 1918
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente