Articolo 12 del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
Articolo 11 bisArticolo 12 bis
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Art. 12. Procedura di cessione Alitalia 1. Il termine per l'espletamento delle procedure di cui all' articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , e' esteso sino al 31 ottobre 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre societa' del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento.
2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni di trasporto assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuita' del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale esercitati dalle societa' di cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonche' allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all' articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , e' incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018. Tale importo puo' essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)) . L'organo commissariale provvede al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette societa' e per il perseguimento delle finalita' di cui al programma dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
2-bis. Al fine di assicurare il diritto alla mobilita' e gli obiettivi di continuita' territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della gara.
3. A seguito dell'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre societa' del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, l'organo commissariale delle predette societa' puo' esercitare la facolta' di cui all' articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sino alla data di efficacia della cessione dei predetti complessi aziendali; sino a tale data non trova applicazione quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione. Resta fermo quanto disposto dall' articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 . Nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle societa' di cui al primo periodo del presente comma, trovano applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 .
Entrata in vigore il 13 febbraio 2019
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