Art. 17-quater. (( (Sostegno alla progettazione degli enti locali).)) (( 1. All' articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non puo' essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:
a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;
b) ciascun comune puo' inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita';
c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione";
d) al comma 3, alinea, dopo le parole: "tenendo conto" sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2017,";
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorita' ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo e' il seguente:
a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilita' sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;
b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilita' sismica gia' effettuata;
c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico";
f) al comma 4, dopo le parole: "del comma 3" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019";
g) al secondo periodo del comma 5, le parole: "banca dati l'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo";
h) al comma 10, dopo la parola: "statali" sono inserite le seguenti: "e dello stesso Comune";
i) al comma 11, le parole: "a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019";
l) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico".
2. La rubrica del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , e' sostituita dalla seguente: "Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico".
3. All' articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione".
4. Al fine di migliorare la capacita' di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell' articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , che disciplina le attivita' di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , con oneri posti a carico del medesimo Fondo.
5. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilita' delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Citta' Metropolitane e con i Piani urbani per la mobilita' sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione. ))
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non puo' essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:
a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;
b) ciascun comune puo' inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita';
c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione";
d) al comma 3, alinea, dopo le parole: "tenendo conto" sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2017,";
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorita' ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo e' il seguente:
a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilita' sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;
b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilita' sismica gia' effettuata;
c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico";
f) al comma 4, dopo le parole: "del comma 3" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019";
g) al secondo periodo del comma 5, le parole: "banca dati l'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo";
h) al comma 10, dopo la parola: "statali" sono inserite le seguenti: "e dello stesso Comune";
i) al comma 11, le parole: "a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019";
l) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico".
2. La rubrica del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , e' sostituita dalla seguente: "Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico".
3. All' articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione".
4. Al fine di migliorare la capacita' di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell' articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , che disciplina le attivita' di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , con oneri posti a carico del medesimo Fondo.
5. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilita' delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Citta' Metropolitane e con i Piani urbani per la mobilita' sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione. ))