Art. 18-bis. (( (Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale). )) (( 1. All' articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";
b) al quinto periodo, le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2018.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ))
a) al quarto periodo, le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";
b) al quinto periodo, le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2018.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ))