Art. 29 - Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
1. L'Azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 20 comma 12, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivita' professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreche' il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonche' in occasione dello svolgimento di attivita' extra-moenia ai sensi dell'art. 18.
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) per la responsabilita' verso terzi:
L. 3.000.000.000 per sinistro;
L. 2.000.000.000 per persona;
L. 1.000.000.000 per danni a cose o ad animali;
b) per gli infortuni:
L. 2.000.000.000 per morte o invalidita' permanente;
L. 300.000, giornaliere per un massimo di 300 giorni per
invalidita' temporanea e con decorrenza dal 1^ giorno del mese
successivo all'inizio dell'invalidita'. L'indennita' giornaliera e' ridotta al 50% per i primi tre mesi.
3. Le relative polizze, sono portate a conoscenza dei Sindacati di cui all'art. 20 comma 12 entro sei mesi dalla pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'Accordo.
4. I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 33 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda.
1. L'Azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 20 comma 12, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivita' professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreche' il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonche' in occasione dello svolgimento di attivita' extra-moenia ai sensi dell'art. 18.
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) per la responsabilita' verso terzi:
L. 3.000.000.000 per sinistro;
L. 2.000.000.000 per persona;
L. 1.000.000.000 per danni a cose o ad animali;
b) per gli infortuni:
L. 2.000.000.000 per morte o invalidita' permanente;
L. 300.000, giornaliere per un massimo di 300 giorni per
invalidita' temporanea e con decorrenza dal 1^ giorno del mese
successivo all'inizio dell'invalidita'. L'indennita' giornaliera e' ridotta al 50% per i primi tre mesi.
3. Le relative polizze, sono portate a conoscenza dei Sindacati di cui all'art. 20 comma 12 entro sei mesi dalla pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'Accordo.
4. I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 33 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda.