Articolo 28 - Accordo medici specialisti ambulatoriali
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Versione
17 ottobre 2000
Art. 28 - Sostituzioni


1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'Azienda provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un medico specialista designato dall'interessato o secondo l'ordine di graduatoria con priorita' per i medici non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilita'.


2. Alle sostituzioni di durata superiore l'Azienda provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma l.


3. L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di sei mesi e non e' rinnovabile.


4. Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.


5. Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui all'art. 30, il compenso aggiuntivo di cui all'art. 31 nella misura percepita dal medico sostituito, il rimborso delle spese di accesso secondo l'art. 35 e l'eventuale indennita' di rischio secondo le modalita' del presente Accordo.


6. Al medico sostituto che sia gia' titolare di incarico, compete il trattamento tabellare derivante dalla anzianita' maturata nel servizio ambulatoriale.
Entrata in vigore il 17 ottobre 2000
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