Articolo 56 del Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato
Articolo 55Articolo 57
Versione
28 maggio 1942
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Versione
22 luglio 1988
Art. 56.

E' vietato di far conoscere il nome del relatore incaricato dell'esame di un determinato affare.

((E' consentito il rilascio di copia di ogni parere se il Ministro competente non abbia fatto pervenire al Consiglio di Stato, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del parere stesso, comunicazione che quest'ultimo deve restare riservato.

E' sempre consentita, indipendentemente dall'assenso del Ministro competente, la pubblicazione di massime, prive di riferimento ai nomi delle parti, estratte dai pareri sui ricorsi straordinari))
Entrata in vigore il 22 luglio 1988
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