Articolo 54 del Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato
Articolo 53Articolo 55
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28 maggio 1942
Art. 54.

Quando si' tratti di regolamenti o di testi unici, o di ricorsi straordinari al RE IMPERATORE o di affari in genere, pei quali debba provvedersi mediante decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, deve essere sentito il Consiglio dei Ministri, ogni volta che il Ministro, il quale fece richiesta del parere, non creda di uniformarvisi.

Di questo adempimento e' fatta menzione nel decreto Reale.

Per i ricorsi straordinari al RE IMPERATORE, il provvedimento difforme dal parere del Consiglio di Stato deve essere motivato.
Entrata in vigore il 28 maggio 1942