Articolo 37 del Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato
Articolo 36Articolo 38
Versione
28 maggio 1942
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Versione
24 marzo 1999
Art. 37.

Gli affari diretti dai Ministri al Presidente del Consiglio di Stato, per il parere, sono annotati in appositi registri, secondo le norme che verranno determinate nel regolamento di servizio interno, previsto dall'art. 55 della legge. ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.C.M. 8 gennaio 1999, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri di cui agli articoli 37 , 59 , 72 , 73 e 88 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 , in sostituzione delle registrazioni effettuate su supporti cartacei.
Entrata in vigore il 24 marzo 1999
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