Articolo 47 del Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato
Articolo 46Articolo 48
Versione
28 maggio 1942
Art. 47.

Dalle Sezioni o Commissioni speciali sono deferiti al Consiglio di Stato, in adunanza generale, i preavvisi riguardanti:

1) i progetti di legge e di regolamento;

2) i progetti di testo unico di leggi e di regolamenti;

3) i ricorsi al RE IMPERATORE contro la legittimita' dei provvedimenti definitivi;

4) i provvedimenti relativi alla esecuzione di provvisioni ecclesiastiche;

5) le convenzioni e i contratti da approvarsi per legge o per decreto Reale ai sensi dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

6) le questioni d'interesse generale o di massima che costituiscono norma in casi simili;

7) gli altri che vengono designati dal Presidente del Consiglio di Stato, e quelli pei quali il parere in adunanza generale e' richiesto dal Ministro, ai sensi del capoverso dell'art. 23 e dell'art. 25 della legge.
Entrata in vigore il 28 maggio 1942
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