Articolo 49 del Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato
Articolo 48Articolo 50
Versione
28 maggio 1942
Art. 49.

Gli affari sui quali e' chiesto parere non possono essere discussi con l'intervento degli interessati dei loro rappresentanti o consulenti.

I memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rassegnati al Ministero, cui spetta di provvedere. Non puo' tenersi conto di alcun documento non trasmesso dal Ministero. Il Consiglio di Stato puo' chiedere al Ministero le notizie e i documenti che reputi necessari.
Entrata in vigore il 28 maggio 1942
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