Articolo 41 del Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato
Articolo 40Articolo 42
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28 maggio 1942
Art. 41.

Il presidente della Sezione o della Commissione speciale nomina un relatore per ogni affare, scegliendo fra i magistrati di qualunque grado, assegnati alla Sezione o alla Commissione speciale. Tale designazione puo' essere fatta anche dal presidente del Consiglio.

Quando il relatore sia impedito, il presidente designa, anche verbalmente, se vi e' urgenza, chi deve surrogarlo.
Entrata in vigore il 28 maggio 1942