Art. 41.
Il presidente della Sezione o della Commissione speciale nomina un relatore per ogni affare, scegliendo fra i magistrati di qualunque grado, assegnati alla Sezione o alla Commissione speciale. Tale designazione puo' essere fatta anche dal presidente del Consiglio.
Quando il relatore sia impedito, il presidente designa, anche verbalmente, se vi e' urgenza, chi deve surrogarlo.
Il presidente della Sezione o della Commissione speciale nomina un relatore per ogni affare, scegliendo fra i magistrati di qualunque grado, assegnati alla Sezione o alla Commissione speciale. Tale designazione puo' essere fatta anche dal presidente del Consiglio.
Quando il relatore sia impedito, il presidente designa, anche verbalmente, se vi e' urgenza, chi deve surrogarlo.