Articolo 2 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952
Articolo 1Articolo 3
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23 novembre 1935
Art. 2.

Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre all'approvazione del questore della Provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, tutte le modalita' con coi il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia.
Entrata in vigore il 23 novembre 1935
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