Articolo 4 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952
Articolo 3Articolo 5
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23 novembre 1935
Art. 4.

In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata degli obblighi fissati puo' il questore sospenderla immediatamente dal servizio salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del Prefetto.
Entrata in vigore il 23 novembre 1935
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