Articolo 5 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952
Articolo 4Articolo 6
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23 novembre 1935
Art. 5.

E vietato a chi impiega guardie particolari giurate di disporre delle stesse in modo non conforme alle norme di servizio approvato dal questore.
Entrata in vigore il 23 novembre 1935
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