Articolo 6 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952
Articolo 5Articolo 7
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23 novembre 1935
Art. 6.

Le infrazioni al presente decreto sono punite a termini dell' art. 17 del testo unico delle leggi di P. S. approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n.
Entrata in vigore il 23 novembre 1935
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