Articolo 4 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
Articolo 3Articolo 4 bis
Versione
26 giugno 2012
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Versione
12 agosto 2012
Art. 4. (( (Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi
nelle concessioni). )) (( 1. All' articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento";
b) al comma 2, le parole: "1º gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014" ))
Entrata in vigore il 12 agosto 2012
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