2. All' articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , dopo le parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti: «e dalle societa' di cui all' articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ».
(( 3. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle societa' di cui all' articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , nonche' le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonche' i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 . )) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)) .
5. E' ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell' articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilita' di cui sia titolare.