1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2 , 3 , 10 , 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122 , e successive modificazioni, e dall' articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 , si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 . (2)(4)(16) ((24)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha disposto (con l'art. 11, comma 1-quater) che "Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 , si applicano integralmente anche al territorio del comune di Motteggiana. Conseguentemente, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall' articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e' inserito, nell'elenco della provincia di Mantova, il seguente comune:
"Motteggiana". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 426) che "Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all' articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonche' alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell' articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'armo immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi." --------------- AGGIORNAMENTO (16)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 356) che "Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all' articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , e successive modificazioni, nonche' alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell' articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale."
-(con l'art. 1, comma 357) che "Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all' articolo 1 e all' articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 , possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge e dall' articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici." --------------- AGGIORNAMENTO (24)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 503) che "Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all' articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , e successive modificazioni, nonche' alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell' articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale";
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 come modificata dalLa L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 356) che "Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all' articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , e successive modificazioni, nonche' alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell' articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi".