Articolo 48 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
Articolo 47Articolo 32 bis
Versione
26 giugno 2012
Art. 48. Lodo arbitrale 1. Nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi il lodo e' impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullita', anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 26 giugno 2012
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