Articolo 2 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
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26 giugno 2012
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12 agosto 2012
Art. 2. Disposizioni in materia di finanziamento
di infrastrutture mediante defiscalizzazione 1. All' articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' ((sostituito dal)) seguente:
«1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all' articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, nonche', a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:»;
b) il comma 2-ter e' soppresso;
c) al comma 2-quater:
1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
2) le parole: «di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto comma 2-bis»;
d) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , con riguardo agli interventi di finanza di progetto gia' individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato comma 991.».
Entrata in vigore il 12 agosto 2012
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